| 195447 | |
| IDG920601503 | |
| 92.06.01503 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gazzoni Francesco
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| Babbo Natale e l' obbligo di dare
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| Nota a Cass. sez. II civ. 9 ottobre 1991, n. 10612
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| Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 12, pt. 1, pag. 2896-2900
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30607; D3060
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| Moglie e marito concludono con due acquirenti un contratto in base al
quale la moglie promette di vendere al prezzo di 120 milioni di lire
un proprio terreno con villetta soprastante e il marito di trasferire
a titolo gratuito (atteso che il relativo valore era gia' ricompreso
nel prezzo della vendita conclusa dalla moglie) un proprio terreno
confinante. Secondo la Corte d' Appello si sarebbe trattato di una
duplice promessa di vendita, con conseguente nullita' del contratto
per impossibilita' di determinare il prezzo di ciascun immobile. La
Suprema Corte ha invece ritenuto che, pur trattandosi di una
duplicita' di negozi, non si poteva qualificare quello concluso dal
marito come promessa di vendita ed ha ricostruito la fattispecie
sostenendo che il marito avrebbe concluso un "contratto gratuito a
favoro di terzo", laddove il vantaggio per il terzo (la moglie)
sarebbe costituito "dal maggior prezzo conseguito dalla contestuale
vendita di un proprio bene da parte del terzo e dalla agevolazione
della stessa conclusione del relativo contratto". L' A. sottopone a
critica questa ricostruzione della fattispecie.
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| art. 1322 c.c.
art. 1411 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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