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195498
IDG920601554
92.06.01554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brunetti Nadia
Ancora sulla nozione di capofamiglia ai fini degli assegni familiari
Nota a C. Cost. 2 febbraio 1990, n. 42
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 42 (1991), fasc. 3, pt. 3, pag. 209-211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7050
Un assicuratore INPS chiedeva al Pretore di dichiarare il diritto agli assegni familiari per due fratelli minori conviventi, essendo i genitori disoccupati senza la relativa indennita'. Il Pretore rigetta la domanda. In secondo grado il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 3 comma 2 d.p.r. 797/1955, che esclude dalla qualifica di capofamiglia e dal diritto agli assegni familiari il fratello, come nel caso di specie. La Corte, con la sentenza annotata, ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale della norma citata, laddove non prevede, ai fini dell' attribuzione degli assegni familiari, anche l' ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennita'. L' A. approfondisce il tema alla luce di dottrina e giurisprudenza in materia.
art. 3 comma 2 lett. a d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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