| 195515 | |
| IDG920601571 | |
| 92.06.01571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mammone Giovanni
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| Liceita' dello sciopero a singhiozzo e diritto di assemblea
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| Nota a Trib. Napoli 9 novembre 1990
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| Riv. it. dir. lav., an. 10 (1991), fasc. 4, pt. 2, pag. 738-741
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D71132; D7132
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| I lavoratori, nel corso di uno sciopero a singhiozzo caratterizzato
da interruzioni delle prestazioni per due ore nel corso dell' orario
di lavoro, si erano trattenuti nei locali dell' azienda per
partecipare a un' assemblea con sindacalisti esterni, nonostante l'
art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei
metalmeccanici vieti, salva diversa disposizione di legge, a questi
ultimi di entrare o trattenersi negli stabilimenti al di fuori dell'
orario di lavoro. Il datore ritenne sanzionabile sul piano del
rapporto di lavoro la permanenza in azienda e irrogo' le sanzioni
disciplinari previste dal contratto. I sindacati contestarono l'
antisindacalita' di tale comportamento. Il Tribunale ha ritenuto
antisindacale la reazione datoriale, ritenendo, fra l' altro, che l'
effettuazione dell' assemblea in occasione dello sciopero
consentissero una deroga di cui all' art. 24 cit. in quanto i
lavoratori si erano avvalsi di un diritto loro concesso dall' art. 20
l. 300/1970. L' A. esamina la sentenza sotto il profilo dell' erronea
applicazione della norma dell' art. 20 l. 300/1970 e dell' art. 24
del contratto collettivo.
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| art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 24 contr. coll. naz. lav. 18 gennaio 1987 (metalmeccanici
privati)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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