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195515
IDG920601571
92.06.01571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mammone Giovanni
Liceita' dello sciopero a singhiozzo e diritto di assemblea
Nota a Trib. Napoli 9 novembre 1990
Riv. it. dir. lav., an. 10 (1991), fasc. 4, pt. 2, pag. 738-741
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71132; D7132
I lavoratori, nel corso di uno sciopero a singhiozzo caratterizzato da interruzioni delle prestazioni per due ore nel corso dell' orario di lavoro, si erano trattenuti nei locali dell' azienda per partecipare a un' assemblea con sindacalisti esterni, nonostante l' art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici vieti, salva diversa disposizione di legge, a questi ultimi di entrare o trattenersi negli stabilimenti al di fuori dell' orario di lavoro. Il datore ritenne sanzionabile sul piano del rapporto di lavoro la permanenza in azienda e irrogo' le sanzioni disciplinari previste dal contratto. I sindacati contestarono l' antisindacalita' di tale comportamento. Il Tribunale ha ritenuto antisindacale la reazione datoriale, ritenendo, fra l' altro, che l' effettuazione dell' assemblea in occasione dello sciopero consentissero una deroga di cui all' art. 24 cit. in quanto i lavoratori si erano avvalsi di un diritto loro concesso dall' art. 20 l. 300/1970. L' A. esamina la sentenza sotto il profilo dell' erronea applicazione della norma dell' art. 20 l. 300/1970 e dell' art. 24 del contratto collettivo.
art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 24 contr. coll. naz. lav. 18 gennaio 1987 (metalmeccanici privati)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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