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195553
IDG920601609
92.06.01609 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Auletta Tommaso
Destinazione dei beni dei coniugi alla costituzione del fondo patrimoniale ed opponibilita' dell' atto ai creditori
Nota a Cass. 28 novembre 1990, n. 11449 Trib. Milano 5 novembre 1990
Banca borsa tit. cred., an. 44 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 694-705
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D308300
Viene commentata in primo luogo la sentenza del Tribunale di Milano, che si occupa del fondo patrimoniale con riferimento al profilo della revocabilita' dei conferimenti compiuti dai coniugi al momento della sua costituzione, sul presupposto che questi rechino pregiudizio ai creditori personali. E' da condividere, a giudizio dell' A., la conclusione secondo cui e' inopponibile ai creditori l' atto di destinazione dei beni del fondo patrimoniale; peraltro, le argomentazioni addotte sollevano diverse perplessita'. Con l' altra sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione decide la revocabilita' dell' atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi, membri di una societa' di fatto, dichiarata fallita nel biennio successivo al medesimo. L' A. ripercorre criticamente l' iter argomentativo delle due pronunce.
art. 162 comma 4 c.c. art. 167 comma 4 c.c. art. 170 c.c. art. 2647 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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