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Stampa giuridica

Documento


195598
IDG920601654
92.06.01654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Noe' Gianfranco
Danno biologico "riflesso"?
Nota a Trib. Milano sez. XII civ. 2 luglio 1990, n. 4347
Dir. prat. assic., an. 33 (1991), fasc. 2, pt. 2, pag. 303-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070
Secondo il Tribunale di Milano "il danno biologico della vittima non e' trasferibile "jure hereditatis", ma esiste, e puo' essere liquidato, un danno biologico inteso come alterazione dell' attivita' psicofisica, a carico di alcuni degli eredi". L' A. ripercorre l' iter argomentativo seguito dai giudici milanesi, sottolineando l' erroneita' del collegamento effettuato fra danno alla vita di relazione e danno biologico.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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