| 195600 | |
| IDG920601656 | |
| 92.06.01656 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pacchi Pesucci Stefania
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| "Par condicio creditorum", revocatoria fallimentare e garanzie
prestate dal fallito
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| Riv. dir. comm., an. 87 (1989), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 13-74
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313330; D31364
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| (Sommario: - Il fallimento e' una procedura concorsuale liquidativa
strutturata sulla "par condicio creditorum". - La "par condicio
creditorum" e' il principio organizzativo di ogni procedura
concorsuale liquidativa fondata sull' accertamento dello stato d'
insolvenza. - Le altre procedure concorsuali come formula diversa di
attuazione e di tutela della "par condicio creditorum". - Nelle
procedure essenzialmente liquidative la "par condicio creditorum"
viene rafforzata dall' istituto dell' azione revocatoria. L' azione
revocatoria e' la valvola di sicurezza del sistema della "par
condicio". - L' oggetto dello studio. Le prestazioni di garanzie,
reali o personali, come atti potenzialmente idonei a "scardinare" la
regola del concorso paritetico. - Se le garanzie personali siano
assoggettabili alla disciplina della revocatoria fallimentare. -
Onerosita' e gratuita', in generale, nell' ambito della disciplina
della revocatoria fallimentare. La considerazione della posizione del
terzo assume rilevanza nella diversificazione della disciplina. -
Onerosita' e grautita' con riferimento alla revocatoria fallimentare
e delle garanzie. - L' art. 2901 comma 2 c.c. La contestualita'
diviene presunzione di onerosita'. L' attenzione esclusiva per la
posizione del creditore. - I principi che scaturiscono dalla lettura
del II comma dell' art. 2901 c.c. L' interpretazione della norma
civilistica e il suo "impatto" con la revocatoria fallimentare. - L'
art. 2901 comma 2 c.c. e la sua applicabilita' alla revocatoria
fallimentare. Problemi che emergono in giurisprudenza. - La "prima
fase" della giurisprudenza della Cassazione: la ricerca della
funzione di "contestualita'". - La "seconda fase" della
giurisprudenza della Cassazione: la considerazione del soggetto dalla
cui parte deve effettuarsi la valutazione in termini di onerosita' o
gratuita' dell' atto. - Conseguenze dell' impostazione assunta dalla
Cassazione circa l' applicabilita' dell' art. 2901 comma 2 c.c. alla
revocatoria fallimentare. - La piu' recente pronuncia della
Cassazione in tema di garanzie per debiti altrui. - Prime osservazio)
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| art. 64 l. fall.
art. 67 l. fall.
art. 2901 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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