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195600
IDG920601656
92.06.01656 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pacchi Pesucci Stefania
"Par condicio creditorum", revocatoria fallimentare e garanzie prestate dal fallito
Riv. dir. comm., an. 87 (1989), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 13-74
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330; D31364
(Sommario: - Il fallimento e' una procedura concorsuale liquidativa strutturata sulla "par condicio creditorum". - La "par condicio creditorum" e' il principio organizzativo di ogni procedura concorsuale liquidativa fondata sull' accertamento dello stato d' insolvenza. - Le altre procedure concorsuali come formula diversa di attuazione e di tutela della "par condicio creditorum". - Nelle procedure essenzialmente liquidative la "par condicio creditorum" viene rafforzata dall' istituto dell' azione revocatoria. L' azione revocatoria e' la valvola di sicurezza del sistema della "par condicio". - L' oggetto dello studio. Le prestazioni di garanzie, reali o personali, come atti potenzialmente idonei a "scardinare" la regola del concorso paritetico. - Se le garanzie personali siano assoggettabili alla disciplina della revocatoria fallimentare. - Onerosita' e gratuita', in generale, nell' ambito della disciplina della revocatoria fallimentare. La considerazione della posizione del terzo assume rilevanza nella diversificazione della disciplina. - Onerosita' e grautita' con riferimento alla revocatoria fallimentare e delle garanzie. - L' art. 2901 comma 2 c.c. La contestualita' diviene presunzione di onerosita'. L' attenzione esclusiva per la posizione del creditore. - I principi che scaturiscono dalla lettura del II comma dell' art. 2901 c.c. L' interpretazione della norma civilistica e il suo "impatto" con la revocatoria fallimentare. - L' art. 2901 comma 2 c.c. e la sua applicabilita' alla revocatoria fallimentare. Problemi che emergono in giurisprudenza. - La "prima fase" della giurisprudenza della Cassazione: la ricerca della funzione di "contestualita'". - La "seconda fase" della giurisprudenza della Cassazione: la considerazione del soggetto dalla cui parte deve effettuarsi la valutazione in termini di onerosita' o gratuita' dell' atto. - Conseguenze dell' impostazione assunta dalla Cassazione circa l' applicabilita' dell' art. 2901 comma 2 c.c. alla revocatoria fallimentare. - La piu' recente pronuncia della Cassazione in tema di garanzie per debiti altrui. - Prime osservazio)
art. 64 l. fall. art. 67 l. fall. art. 2901 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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