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| IDG920801732 | |
| 92.08.01732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Luther Jorg
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| I giudici costituzionali sono giudici naturali?
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| Giur. cost., an. 36 (1991), fasc. 3, pag. 2478-2503
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02141; D95122
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| Una recente sentenza del "Bundesverfassungsgericht" riconosce il
diritto costituzionale al giudice naturale delle parti nei giudizi di
legittimita' costituzionale e affronta il problema dei ritardi nelle
elezioni dei giudici costituzionali che non puo' essere risolto
interamente dalla prorogatio. Un' analisi comparata dei sistemi di
designazione dei giudici costituzionali in Italia e in Germania
dimostra che le cause politiche di tali ritardi hanno condizionato l'
interpretazione di alcune disposizioni sul quorum e sui termini e
hanno lasciato finora in ombra altre norme utili alla prevenzione dei
ritardi, specialmente l' ammissibilita' dell' elezione prescadenza.
La completezza del collegio giudicante assume un valore alto perche'
garantisce meglio lo scambio di idee tra le varie anime della Corte,
un tendenziale pluralismo di opinioni sociali e politiche al suo
interno e la fiducia dei destinatari delle sue funzioni. L' uso del
quorum per neutralizzare gli effetti dei ritardi risulta una fonte di
incertezza sfruttabile per manovre che potrebbero minacciare la
stessa indipendenza e imparzialita' della Corte. Il principio del
giudice naturale esige anche per la Corte Costituzionale un'
interpretazione piu' restrittiva delle disposizioni riguardanti i
termini e il quorum. "De lege ferenda" si possono ipotizzare molti
strumenti per snellire i procedimenti di elezione e per garantire
meglio la completezza dell' organo. Oltre agli istituti tradizionali
della supplenza e della prorogatio, l' attenzione attuale sembra
rivolgersi soprattutto a vari modelli di cooptazione.
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| art. 16 l. 11 marzo 1953, n. 87
l. cost. 22 novembre 1967, n. 2
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