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195848
IDG921501904
92.15.01904 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cosio Roberto
Lo svolgimento di mansioni superiori da parte dei sanitari: la parola (ri)torna alla Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 19 giugno 1990, n. 296
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 3016-3019
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0420; D18821; D969101
La Corte si e' pronunciata per l' infondatezza e l' inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui al d.p.r. 761/1979 e del d.p.r. 128/1969, con riguardo all' art. 36 Cost., nella parte in cui non prevedono una maggiorazione di retribuzione per il medico delle USL, al quale siano affidata mansioni superiori oltre il termine di 60 giorni in caso di disponibilita' o vacanza del posto. L' A. richiama le precedenti pronunce della Corte in materia, ripercorre l' evoluzione normativa e le interpretazioni giurisprudenziali, giudica convincente la motivazione della sentenza in commento. Ritiene tuttavia che, trattandosi di una pronuncia interpretativa di rigetto, occorrera' attendere le prossime decisioni del giudice amministrativo prima di considerare chiusa la questione.
art. 36 Cost. art. 7 comma 5 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 art. 7 comma 7 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 art. 29 comma 3 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 C. Cost. 26 luglio 1988, n. 908 C. Cost. 23 febbraio 1989, n. 57



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