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195852
IDG921501908
92.15.01908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
La disciplina dell' affitto a conduttore non coltivatore diretto in corso "de facto" alla data di entrata in vigore della L. 203/82
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 30 maggio 1991, n. 6157
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 3070-3072
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D9141
L' orientamento giurisprudenziale secondo il quale la proroga legale e' applicabile solo ai contratti in corso "de iure" alla data di entrata in vigore delle varie leggi che disponevano la proroga stessa, e non gia' ai contratti prorogati "de facto", aveva mutato un precedente orientamento secondo cui la proroga legale si applicava anche ai contratti "de facto". Risolvendo il contrasto giurisprudenziale le sezioni unite, con la sentenza in rassegna, hanno ritenuto l' applicabilita' della nuova normativa anche ai contratti scaduti prima dell' entrata in vigore della l. 203/1982 e protratti "de facto". L' A. ritiene condivisibile la sentenza per quanto concerne l' affitto a coltivatore diretto, ma essa pone interrogativi con riguardo all' affitto a conduttore non coltivatore diretto, come nel caso di cui alla sentenza.
art. 22 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203



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