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195853
IDG921501909
92.15.01909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alaimo Anna
Sugli effetti della mancata indicazione scritta dell' orario di lavoro nel "part-time"
Nota a Cass. sez. lav. 3 maggio 1991, n. 4811 Cass. sez. lav. 11 agosto 1990, n. 8169
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 3097-3101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74; D7441
Le due decisioni in rassegna s' inseriscono nel filone giurisprudenziale che riguarda casi di nullita' del part-time per inosservanza della forma scritta dell' atto di stipulazione del contratto o per inadempimento dell' obbligo di indicazione per iscritto dell' orario. Tuttavia queste sentenze introducono un elemento di novita', per cui la nullita' ha effetto estintivo e non modificativo: essa fa cessare il rapporto di lavoro part-time e non ne consente la trasformazione automatica in full-time. L' A. propone alcune osservazioni critiche.
art. 5 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 art. 1 l. 19 dicembre 1984, n. 863



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