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Documento


195855
IDG921501911
92.15.01911 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iozzo Mariaserena
"Forma scritta" e clausola di deroga alla giurisdizione ai sensi dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles: orientamenti giurisprudenziali
Nota a Cass. sez. un. civ. 25 marzo 1991, n. 3190
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 3132-3144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40213; D881; D30500
La pronuncia in epigrafe, con la quale la Cassazione interviene ancora sul significato di "forma scritta", richiesta dal previgente testo dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, offre all' A. lo spunto per riesaminare quale sia la nozione di "forma scritta" accolta dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee e dalla nostra Corte di Cassazione.
l. 21 giugno 1971, n. 804 art. 25 disp. prel. c.c. art. 2 c.p.c. art. 41 c.p.c. art. 17 Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale



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