Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


195893
IDG921501949
92.15.01949 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Adozione del figlio del coniuge e pretesa violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, di cui all' art. 29 Cost.
Nota a C. Cost. 24 gennaio 1991, n. 27
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 6, pt. 1A, pag. 615-618
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30141; D445
Una sentenza svizzera aveva sancito l' adozione da parte del cittadino italiano e di sua moglie, cittadina italiana di originaria nazionalita' elvetica, del figlio biologico di questa, minore di eta' e col cognome materno. La Corte d' Appello di Torino, nel procedimento di delibazione di tale sentenza, ha ritenuto il provvedimento contrario all' ordine pubblico italiano, in quanto prevede che il genitore biologico diventi genitore adottivo. La Corte ha sollevato, quindi, questione di legittimita' costituzionale dell' art. 44 comma 1 lett. b) l. 184/1983, sostenendo che tale disposizione, che configura come non legittimante l' adozione effettuata dal coniuge del genitore biologico del minore, viola il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all' art. 29 Cost. L' A. esamina due aspetti della sentenza della Corte Costituzionale: quello relativo alla dichiarazione di infondatezza e quello relativo all' ipotesi che nella spec ie nulla ostava alla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero, poiche' la richiesta dichiarazione di efficacia non integrava la "delibazione" prevista dall' art. 32 l. 184/1983, ma quella disciplinata dagli artt. 796 s.s. c.p.c.
art. 29 comma 2 Cost. art. 44 comma 1 lett. b l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 32 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 796 c.p.c. art. 797 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati