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195896
IDG921501952
92.15.01952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lenti Leonardo
Sulla collaborazione dei genitori al mantenimento del figlio naturale
Nota a Cass. sez. I civ. 20 aprile 1991, n. 4273
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 6, pt. 1A, pag. 635-648
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30134; D4252
La Corte, pronunciandosi su un ricorso per regolamento di competenza contro un' ordinanza ex art. 700 c.p.c. che imponeva al padre naturale di corrispondere al figlio (affidato alla madre da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni) un assegno di mantenimento di 2 milioni di lire al mese, ha negato la competenza del giudice minorile ed ha affermato quella del giudice ordinario. L' A. approfondisce le problematiche anche di diritto sostanziale sottese alla pronuncia in commento: i genitori, non importa se legittimi o naturali, sono coobbligati solidali al mantenimento del figlio; il genitore naturale convivente con il figlio ha un suo diritto proprio ad ottenere dall' altro un contributo per il mantenimento; e' escluso che ogni controversia concernente il mantenimento, che dovrebbe di regola appartenere alla competenza del giudice ordinario, possa invece essere attratta, in mancanza di regole esplicite, dalla competenza del giudice minorile.
art. 147 c.c. art. 148 c.c. art. 261 c.c. art. 317 bis c.c. art. 43 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 701 c.p.c. art. 38 disp. att. c.c.



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