| 195896 | |
| IDG921501952 | |
| 92.15.01952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lenti Leonardo
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| Sulla collaborazione dei genitori al mantenimento del figlio naturale
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| Nota a Cass. sez. I civ. 20 aprile 1991, n. 4273
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| Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 6, pt. 1A, pag. 635-648
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30134; D4252
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| La Corte, pronunciandosi su un ricorso per regolamento di competenza
contro un' ordinanza ex art. 700 c.p.c. che imponeva al padre
naturale di corrispondere al figlio (affidato alla madre da un
precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni) un assegno di
mantenimento di 2 milioni di lire al mese, ha negato la competenza
del giudice minorile ed ha affermato quella del giudice ordinario. L'
A. approfondisce le problematiche anche di diritto sostanziale
sottese alla pronuncia in commento: i genitori, non importa se
legittimi o naturali, sono coobbligati solidali al mantenimento del
figlio; il genitore naturale convivente con il figlio ha un suo
diritto proprio ad ottenere dall' altro un contributo per il
mantenimento; e' escluso che ogni controversia concernente il
mantenimento, che dovrebbe di regola appartenere alla competenza del
giudice ordinario, possa invece essere attratta, in mancanza di
regole esplicite, dalla competenza del giudice minorile.
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| art. 147 c.c.
art. 148 c.c.
art. 261 c.c.
art. 317 bis c.c.
art. 43 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
art. 701 c.p.c.
art. 38 disp. att. c.c.
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