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195904
IDG921501960
92.15.01960 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorio Carlo
Verso un nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di riesame dei provvedimenti collegiali
Nota a Cass. sez. un. pen. 23 novembre 1990
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 209-214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D6125; D63
Il Tribunale della Liberta' aveva dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell' impugnazione proposta avverso l' ordinanza di rigetto dell' istanza diretta alla revoca della custodia cautelare. L' ordinanza impugnata era stata pronunciata da un organo collegiale successivamente alla chiusura delle indagini preliminari e, secondo l' interpretazione del Tribunale, l' unico rimedio esperibile sarebbe consistito nel ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 568 comma 2 c.p.p. Richiamo delle diverse soluzioni prospettate dalla Cassazione, esame della normativa in tema di impugnazioni di provvedimenti restrittivi della liberta', analisi delle argomentazioni della pronuncia in epigrafe, addotte a sostegno dell' impugnabilita' dei provvedimenti emessi da organi collegiali.
art. 111 Cost. art. 7 l. 12 agosto 1982, n. 532 art. 19 l. 28 luglio 1984, n. 398 art. 23 l. 5 agosto 1988, n. 330 art. 309 comma 7 c.p.p. art. 310 comma 2 c.p.p. art. 568 comma 2 c.p.p.



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