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Documento


195910
IDG921501966
92.15.01966 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
Intervento di creditori sforniti di titolo esecutivo e stabilita' della distribuzione forzata
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 6, pt. 4, pag. 216-229
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D431; D4322; D4332; D4380; D30560
(Sommario: - Creditori muniti e creditori sforniti di tiolo esecutivo nella prospettiva della stabilita' dei risultati della distribuzione forzata. - La "par condicio creditorum" e l' intervento nell' espropriazione: riflessioni in ordine all' attuazione dei principi programmatici della responsabilita' patrimoniale e del concorso dei creditori (artt. 2740 e 2741 c.c.) nel vigente codice di procedura civile (ed in quello abrogato). - La "cognizione" nella fase cosiddetta di espropriazione e nella fase cosiddetta di distribuzione; sua irrilevanza ai fini dell' inquadramento del problema della stabilita' dei risultati della distribuzione. - La tendenziale stabilita' degli atti del processo esecutivo, quale caratteristica propria del procedimento che tende non ad un "accertamento" dei rapporti sostanziali, bensi' alla realizzazione della "sanzione esecutiva" (artt. 617, 530, comma 2, 569, comma 2, c.p.c. e 2929 c.c.). - La stabilita' delle operazioni esecutive e della distribuzione: brevi cenni ai sistemi tedesco e francese ("l' autorite' de la chose jug]e" che assiste la distribuzione nel processo esecutivo francese). - Argomenti deducibili dagli artt. 2920, 2921, 2927, 2929 c.c. e 512 c.p.c.; la costante giurisprudenza della Cassazione circa la stabilita' della distribuzione incontestata. - Stabilita' della distribuzione e "par condicio creditorum". - Stabilita' della distribuzione e principio di preclusione processuale (la preclusione "pro iudicato" nel pensiero di Enrico REdenti). - Inapplicabilita' della "condictio indebiti" ai pagamenti compiuti in esito a distribuzione incontestata (artt. 542 e 598 c.p.c.))
art. 512 c.p.c. art. 527 c.p.c. art. 530 comma 2 c.p.c. art. 542 c.p.c. art. 569 comma 2 c.p.c. art. 598 c.p.c. art. 617 c.p.c. art. 2740 c.c. art. 2741 c.c. art. 2920 c.c. art. 2921 c.c. art. 2927 c.c. art. 2929 c.c.



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