| 195915 | |
| IDG921501971 | |
| 92.15.01971 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Offman Attilio
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| L' unificazione ex lege di piu' contratti a termine e la retribuzione
degli intervalli non lavorativi
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 5 marzo 1991, n. 2334
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| Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 887-894
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D734; D74; D7440
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| Il problema affrontato dalle sezioni unite, che l' A. approfo ndisce
richiamando le diverse soluzioni giurisprudenziali, riguarda le
conseguenze della conversione in un unico contratto a tempo
indeterminato di una serie di contratti illegittimamente sottoposti a
termine, per quanto riguarda sia la retribuzione dei periodi
intercorsi tra un contratto a termine e l' altro, sia il computo di
questi periodi di anzianita' di servizio ai fini della determinazione
dei vantaggi ad essa collegati. Riguardo alla prima questione, la
sentenza nega la sussistenza del diritto alla retribuzione
relativamente agli intervalli non lavorativi intercorsi tra un
contratto e l' altro, non rilevando la dimostrazione da parte del
lavoratore di essere stato a disposizione del datore, a meno che non
ci sia stato tra le parti un accordo in tal senso. Riguardo alla
seconda questione, le sezioni unite si sono pronunciate nel senso che
non si deve tener conto dei periodi non lavorativi, trattandosi di
periodi di non rapporto la cui unificazione di diritto interviene ex
post.
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| art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230
art. 2 l. 18 aprile 1962, n. 230
art. 2094 c.c.
art. 2099 c.c.
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