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195915
IDG921501971
92.15.01971 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Offman Attilio
L' unificazione ex lege di piu' contratti a termine e la retribuzione degli intervalli non lavorativi
Nota a Cass. sez. un. civ. 5 marzo 1991, n. 2334
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 887-894
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D734; D74; D7440
Il problema affrontato dalle sezioni unite, che l' A. approfo ndisce richiamando le diverse soluzioni giurisprudenziali, riguarda le conseguenze della conversione in un unico contratto a tempo indeterminato di una serie di contratti illegittimamente sottoposti a termine, per quanto riguarda sia la retribuzione dei periodi intercorsi tra un contratto a termine e l' altro, sia il computo di questi periodi di anzianita' di servizio ai fini della determinazione dei vantaggi ad essa collegati. Riguardo alla prima questione, la sentenza nega la sussistenza del diritto alla retribuzione relativamente agli intervalli non lavorativi intercorsi tra un contratto e l' altro, non rilevando la dimostrazione da parte del lavoratore di essere stato a disposizione del datore, a meno che non ci sia stato tra le parti un accordo in tal senso. Riguardo alla seconda questione, le sezioni unite si sono pronunciate nel senso che non si deve tener conto dei periodi non lavorativi, trattandosi di periodi di non rapporto la cui unificazione di diritto interviene ex post.
art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 2 l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 2094 c.c. art. 2099 c.c.



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