| 195928 | |
| IDG921501984 | |
| 92.15.01984 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Szego Alessandra
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| Sulla decorrenza del termine per la decisione del Tribunale della
liberta' in sede di riesame
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| Nota a Cass. sez. I pen. 18 giugno 1990
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| Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 285-288
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| D68; D611
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| La decisione in epigrafe consente all' A. di esaminare il problema
riguardante l' applicazione dell' art. 309 c.p.p. nella parte in cui
prevede, per il Tribunale della Liberta', l' obbligo di decidere
sulla richiesta di riesame entro 10 giorni dalla ricezione degli atti
presentati dal P.M. a norma dell' art. 291 comma 1 c.p.p. Risultando
dagli atti che la richiesta di riesame era pervenuta al Tribunale il
giorno 9 marzo; che il Tribunale decise sulla stessa il giorno 19
marzo; che il provvedimento fu depositato il giorno successivo, cioe'
a 11 giorni di distanza dal provvedimento del reclamo, la Corte ha
accolto il ricorso con conseguente perdita di efficacia dell'
ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. La Corte ha ribadito
il principio che la pronuncia emessa con il rito della Camera di
consiglio acquista la sua efficacia giuridica solo con il deposito,
unico atto che la fa "esistere" in quanto la rende conoscibile alle
parti.
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| art. 291 comma 1 c.p.p.
art. 309 c.p.p.
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