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195928
IDG921501984
92.15.01984 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Szego Alessandra
Sulla decorrenza del termine per la decisione del Tribunale della liberta' in sede di riesame
Nota a Cass. sez. I pen. 18 giugno 1990
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 285-288
D68; D611
La decisione in epigrafe consente all' A. di esaminare il problema riguardante l' applicazione dell' art. 309 c.p.p. nella parte in cui prevede, per il Tribunale della Liberta', l' obbligo di decidere sulla richiesta di riesame entro 10 giorni dalla ricezione degli atti presentati dal P.M. a norma dell' art. 291 comma 1 c.p.p. Risultando dagli atti che la richiesta di riesame era pervenuta al Tribunale il giorno 9 marzo; che il Tribunale decise sulla stessa il giorno 19 marzo; che il provvedimento fu depositato il giorno successivo, cioe' a 11 giorni di distanza dal provvedimento del reclamo, la Corte ha accolto il ricorso con conseguente perdita di efficacia dell' ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. La Corte ha ribadito il principio che la pronuncia emessa con il rito della Camera di consiglio acquista la sua efficacia giuridica solo con il deposito, unico atto che la fa "esistere" in quanto la rende conoscibile alle parti.
art. 291 comma 1 c.p.p. art. 309 c.p.p.



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