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195931
IDG921501987
92.15.01987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato Francesco
I sub-procedimenti promossi dagli arruolati prima della "vestizione"
Nota a TAR CL 31 agosto 1990, n. 566 TAR SI sez. II Catania 3 dicembre 1990, n. 1090
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 8-9, pt. 3A, pag. 151-158
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18682
Le due pronunce pervengono a risultati differenti per quanto riguarda la fissazione del termine entro cui avviare alle armi gli arruolati dopo la cessazione del titolo di rinvio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/1990, aveva dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 21 comma 2 l. 191/1975 nella parte in cui non disponeva un termine perentorio entro cui avviare alle armi gli arruolati, fissato dalla Corte in un anno dalla cessazione del titolo al rinvio. Tale periodo tassativo non sempre, pero', viene osservato dall' amministrazione della Difesa o interpretato univocamente dalla giurisprudenza.
art. 21 l. 31 maggio 1975, n. 191 C. Cost. 2 febbraio 1990, n. 41



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