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195951
IDG921502007
92.15.02007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Aquini Filippo
La rettifica tra fondamento e tutela
Nota a ord. Pret. Roma 22 giugno 1990
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 10, pt. 1B, pag. 707-712
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D30008; D44022
Secondo la sentenza in commento, a colui che abbia infruttuosamente chiesto la rettifica a mezzo stampa di una notizia viene riconosciuto il potere di ottenere un provvedimento che ordini la pubblicazione della negata rettifica, senza che il giudice possa valutare l' effettiva lesivita' della pubblicazione nei confronti del rettificante, e che il direttore del giornale possa modificare, per esigenze redazionali, il testo da pubblicare. Sia il direttore che il giudice, infatti, sono vincolati alla mera osservanza dei canoni formali previsti per la pubblicazione dall' art. 8 l. 47/1948 come modificato dall' art. 42 l. 416/1981. La rettifica assume, quindi, i caratteri di un diritto potestativo posto nelle mani di chi intenda far pubblicare la "propria verita'". L' A. esamina la questione della natura dell' istituto della rettifica, richiamando dottrina e giurisprudenza; definisce i termini entro i quali l' "ardita" pronuncia in esame puo' essere condivisa, a condizione che l' impegno della tutela della sfera dei dritti personalissimi, quotidianamente violati a m ezzo stampa riguardi qualunque cittadino e non sia limitato a favore di una parte istante, specialmente se si tratta di una personalita' politica.
art. 21 Cost. art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47 art. 42 l. 5 agosto 1981, n. 416 art. 700 c.p.c.



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