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Documento


195959
IDG921502015
92.15.02015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassi Andrea
Sospensione condizionale della pena e patteggiamento
Nota a Cass. sez. feriale 21 agosto 1990
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 341-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D50415
Secondo la sentenza annotata, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice deve limitarsi a svolgere i compiti conferitigli in modo espresso dalle disposizioni codicistiche; non essendo ivi menzionata, la concessione della sospensione condizionale non puo' essere accordata ex officio. Si avrebbe, altrimenti, una pronuncia ultra petita, "con l' aberrante, ulteriore conseguenza di non tener conto del fatto che il P.M. avrebbe ben potuto non prestare il proprio consento" alla richiesta dell' imputato, ove fosse riconosciuto al giudice il potere di sospendere la pena anche di propria iniziativa. La disciplina del "patteggiamento" contiene, pero', sostiene l' A., diverse indicazioni da cui si puo' dedurre l' intenzione del legislatore di mantenere in capo al giudice tale potere.
art. 163 c.p. art. 444 comma 3 c.p.p.



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