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195963
IDG921502019
92.15.02019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Nictolis Rosanna
Sanzioni sostitutive e diminuente fino ad un terzo in sede di patteggiamento
Nota a Pret. Potenza 16 novembre 1990
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 379-381
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D5035
Nel caso deciso, la difesa e l' accusa concordavano su una pena detentiva che, diminuita di un terzo ai sensi dell' art. 62 bis c.p., per la concessione delle attenuanti generiche, e di un ulteriore terzo ai sensi dell' art. 444 c.p.p., risultava pari a due mesi e 22 giorni di reclusione. Detta pena, veniva dalle parti sostituita con la sanzione della liberta' controllata nella misura di cinque mesi e 14 giorni. Il Pretore ha rigettato l' accordo, ritenendo che l' applicazione di una sanzione sostitutiva deve essere operata con riferimento alla pena detentiva determinata in concreto nel limite di 1, 3, 6 mesi, ai sensi dell' art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689, prima di applicare la diminuente processuale di cui all' art. 444 c.p.p. Invece, nel caso di specie, con l' applicazione della diminuente di un terzo ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (in aggiunta alla diminuzione di una altro terzo per le attenuanti generiche), la pena concreta risultava contenuta nel limite di 3 mesi. La decisione, sostiene l' A., appare pienamente condivisibile.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 444 c.p.p.



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