| Nel caso deciso, la difesa e l' accusa concordavano su una pena
detentiva che, diminuita di un terzo ai sensi dell' art. 62 bis c.p.,
per la concessione delle attenuanti generiche, e di un ulteriore
terzo ai sensi dell' art. 444 c.p.p., risultava pari a due mesi e 22
giorni di reclusione. Detta pena, veniva dalle parti sostituita con
la sanzione della liberta' controllata nella misura di cinque mesi e
14 giorni. Il Pretore ha rigettato l' accordo, ritenendo che l'
applicazione di una sanzione sostitutiva deve essere operata con
riferimento alla pena detentiva determinata in concreto nel limite di
1, 3, 6 mesi, ai sensi dell' art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689,
prima di applicare la diminuente processuale di cui all' art. 444
c.p.p. Invece, nel caso di specie, con l' applicazione della
diminuente di un terzo ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (in aggiunta
alla diminuzione di una altro terzo per le attenuanti generiche), la
pena concreta risultava contenuta nel limite di 3 mesi. La decisione,
sostiene l' A., appare pienamente condivisibile.
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