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195984
IDG921502040
92.15.02040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Pietra Giuseppe
Un caso di (dis)applicazione dell' art. 303 comma 2 c.p.c.
Nota a ord. Trib. Napoli 16 maggio 1991
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 11, pt. 1B, pag. 745-748
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D41821
L' attore, a seguito dell' interruzione del processo per morte del convenuto, aveva riassunto la causa avvalendosi dell' art. 303 comma 2 c.p.c. Aveva cioe' notificato, nell' anno dal decesso, copia del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione della nuova udienza collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell' ultimo domicilio del defunto. Il Tribunale, pero', ha ritenuto di non poter pronunciare nel merito, reputando necessaria l' integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi nominativamente indicati. A norma dell' art. 102 c.p.c. ha ordinato l' integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi nominativamente indicati. L' A., analizzata la portata pratica e sistematica dell' art. 303 comma 2 c.p.c., sostiene che il Tribunale lo ha sostanzialmente disapplicato.
art. 102 c.p.c. art. 303 comma 2 c.p.c.



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