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Documento


196003
IDG921502059
92.15.02059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Affidamento familiare illegittimo e poteri del Tribunale per i minorenni
Nota a App. L' Aquila sez. min. 7 ottobre 1991 Trib. Min. L' Aquila 18 giugno 1991
Giur. merito, an. 240 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-9
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014; D4022
Nota adesiva alla seconda sentenza in epigrafe e critica alla prima, la quale ha affermato che, in presenza di una situazione di abbandono, e' illegittimo ed inopportuno il collocamento dei minori in istituto perche' la legge privilegia il collocamento degli stessi in una famiglia, essendo noti, segnatamente per i minori che hanno superato la prima infanzia, i guasti della istituzionalizzazione. L' A. rileva che, mentre il Tribunale per i Minorenni aveva esattamente evidenziato che nella specie ci si trovava in presenza di un affido familiare illegittimo (perche' disposto in assenza delle sue condizioni di legittimita', in quanto il disagio familiare aveva carattere stabile e duraturo e quindi integrava una situazione di abbandono), e che in tal caso non poteva essere ratifica la scelta della coppia effettuata dai servizi sociali (spettando unicamente al Tribunale per i Minorenni scegliere la coppia piu' idonea per i minori abbandonati) ma andava disposto l' allontanamento dei minori dagli affidatari abusivied il loro contestuale ricovero in idoneo istituto come uniche misure necessarie ed indifferibili per evitare il consolidamento dei legami affettivi dei minori con gli affidatari; invece la Corte ha sorvolato sulla illiceita' dell' affido familiare (contribuendo, in tal modo, a favorire la diffusa pratica degli affidamenti illeciti). L' affermazione della Corte sui guasti della istituzionalizzazione e', poi, erronea, meramente astratta e senza alcun riferimento al caso concreto, risultando "per tabulas" che i minori restarono in istituto solo per pochi giorni e furono prontamente inseriti, a scopo di futura adozione, in un' idonea famiglia scelta dal Tribunale per i Minorenni, sicche' inconsistente si rivelava il timore di danni derivanti dal ricovero in istituto, danni che si verificano, invece, nella diversa ipotesi di minori parcheggiati a vita negli istituti di assistenza. In sostanza il decreto della Corte e' un indice dell' attuale, diffuso sfavore degli operatori minorili verso l' istituto dell' adozione, soppiantata di fatto dall' affido familiare, anche quando di quest' ultimo istituto non ricorrono assolutamente le condizioni di applicabilita'.
l. 4 maggio 1983, n. 184



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