| Nota adesiva alla seconda sentenza in epigrafe e critica alla prima,
la quale ha affermato che, in presenza di una situazione di
abbandono, e' illegittimo ed inopportuno il collocamento dei minori
in istituto perche' la legge privilegia il collocamento degli stessi
in una famiglia, essendo noti, segnatamente per i minori che hanno
superato la prima infanzia, i guasti della istituzionalizzazione. L'
A. rileva che, mentre il Tribunale per i Minorenni aveva esattamente
evidenziato che nella specie ci si trovava in presenza di un affido
familiare illegittimo (perche' disposto in assenza delle sue
condizioni di legittimita', in quanto il disagio familiare aveva
carattere stabile e duraturo e quindi integrava una situazione di
abbandono), e che in tal caso non poteva essere ratifica la scelta
della coppia effettuata dai servizi sociali (spettando unicamente al
Tribunale per i Minorenni scegliere la coppia piu' idonea per i
minori abbandonati) ma andava disposto l' allontanamento dei minori
dagli affidatari abusivied il loro contestuale ricovero in idoneo
istituto come uniche misure necessarie ed indifferibili per evitare
il consolidamento dei legami affettivi dei minori con gli affidatari;
invece la Corte ha sorvolato sulla illiceita' dell' affido familiare
(contribuendo, in tal modo, a favorire la diffusa pratica degli
affidamenti illeciti). L' affermazione della Corte sui guasti della
istituzionalizzazione e', poi, erronea, meramente astratta e senza
alcun riferimento al caso concreto, risultando "per tabulas" che i
minori restarono in istituto solo per pochi giorni e furono
prontamente inseriti, a scopo di futura adozione, in un' idonea
famiglia scelta dal Tribunale per i Minorenni, sicche' inconsistente
si rivelava il timore di danni derivanti dal ricovero in istituto,
danni che si verificano, invece, nella diversa ipotesi di minori
parcheggiati a vita negli istituti di assistenza. In sostanza il
decreto della Corte e' un indice dell' attuale, diffuso sfavore degli
operatori minorili verso l' istituto dell' adozione, soppiantata di
fatto dall' affido familiare, anche quando di quest' ultimo istituto
non ricorrono assolutamente le condizioni di applicabilita'.
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