Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


196012
IDG921502068
92.15.02068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Efficacia del decreto di ammissibilita' dell' azione di dichiarazione giudiziale di filiazione naturale sulla pronuncia di improponibilita' o di rigetto della domanda nella successiva fase di merito
Nota a App. Lecce 23 agosto 1989
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 85-91
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30136
Nota sostanzialmente adesiva alla sentenza in epigrafe, che ha affermato che la preliminare fase di ammissibilita' dell' azione di dichiarazione giudiziale della paternita' naturale ha il limitato scopo di accertare l' insussistenza di preclusioni strettamente processuali alla proponenda azione di merito (senza per nulla delibare il merito o la fondatezza dell' azione, che e' oggetto del giudizio di merito) e che, conseguentemente, la definitivita' del decreto di ammissibilita' dell' azione non impedisce il rigetto della domanda nella successiva fase di merito. L' A. a pprova tale conclusione, osservando che giammai poteva parlarsi nel caso di specie di giudicato sostanziale, non solo per i limiti del giudizio di ammissibilita', avente carattere necessariamente sommario e delibatorio, ma anche perche' la questione del divieto sancito dall' art. 253 c.c. non fu affatto esaminata nella prima fase del giudizio, sicche' sulla stessa non poteva formarsi alcun giudicato. Quanto all' asserita natura strettamente processuale della fase preliminare, l' A. critica tale affermazione, rilevando che, pur essendo vero che il legislatore ha disciplinato il procedimento di ammissibilita' come un antecedente logico-giuridico necessario ed indefettibile della successiva fase, non e', invece, esatto che in tale procedimento potrebbero esaminarsi solo questioni processuali diverse dal merito, essendo noto ai pratici del diritto che nella prima fase di ammissibilita' vengono, in genere, esaminati, ma in modo sommario, al fine di sventare azioni ricattatorie, gli stessi elementi probatori che nella successiva fase di merito devono essere provati in modo pieno e rigoroso.
l. 23 novembre 1971, n. 1047 art. 253 c.c. art. 274 c.c.



Ritorna al menu della banca dati