| Nota sostanzialmente adesiva alla sentenza in epigrafe, che ha
affermato che la preliminare fase di ammissibilita' dell' azione di
dichiarazione giudiziale della paternita' naturale ha il limitato
scopo di accertare l' insussistenza di preclusioni strettamente
processuali alla proponenda azione di merito (senza per nulla
delibare il merito o la fondatezza dell' azione, che e' oggetto del
giudizio di merito) e che, conseguentemente, la definitivita' del
decreto di ammissibilita' dell' azione non impedisce il rigetto della
domanda nella successiva fase di merito. L' A. a pprova tale
conclusione, osservando che giammai poteva parlarsi nel caso di
specie di giudicato sostanziale, non solo per i limiti del giudizio
di ammissibilita', avente carattere necessariamente sommario e
delibatorio, ma anche perche' la questione del divieto sancito dall'
art. 253 c.c. non fu affatto esaminata nella prima fase del giudizio,
sicche' sulla stessa non poteva formarsi alcun giudicato. Quanto all'
asserita natura strettamente processuale della fase preliminare, l'
A. critica tale affermazione, rilevando che, pur essendo vero che il
legislatore ha disciplinato il procedimento di ammissibilita' come un
antecedente logico-giuridico necessario ed indefettibile della
successiva fase, non e', invece, esatto che in tale procedimento
potrebbero esaminarsi solo questioni processuali diverse dal merito,
essendo noto ai pratici del diritto che nella prima fase di
ammissibilita' vengono, in genere, esaminati, ma in modo sommario, al
fine di sventare azioni ricattatorie, gli stessi elementi probatori
che nella successiva fase di merito devono essere provati in modo
pieno e rigoroso.
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