| 196014 | |
| IDG921502070 | |
| 92.15.02070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di Chiara Giuseppe
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| Interesse del pubblico ministero, prova documentale e procedimento
probatorio: richiami sparsi in margine ad una ricca pronuncia
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| Nota a Pret. Vibo Valentia 10 luglio 1991
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 105-108
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62; D68
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| Accanto ad un complesso di richiami dottrinali e giurisprudenziali in
ordine ad una serie di diversificate tematiche (nullita' per omessa
citazione, concedibilita' d' ufficio della sospensione condizionale
nell' applicazione della pena su richiesta delle parti, rapporti tra
patteggiamento e giudizio abbreviato), l' annotazione si sofferma
anzitutto sul contenuto dell' "interesse" del P.M., da considerare ad
ampio spettro -all' insegna della "esatta applicazione della legge"-
pur nell' ottica del "processo di parti" cui e' ispirato il codice
del 1988. L' A. affronta, quindi, il profilo dei rapporti tra limiti
probatori di rito e diritto alla prova, sottolineando che gli argini
temporali stabiliti per l' esercizio del diritto alla prova non ne
comprimono la portata ma ne disciplinano le regole di
estrinsecazione, ponendo le parti al riparo da mosse a sorpresa. Non
e' consentito, dunque, ritenere superabili -cosi' come, al contrario,
sostiene la pronuncia annotata- i limiti temporali di ammissibilita'
della prova ex parte in nome di un preteso esercizio del "diritto di
agire provando".
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| art. 190 comma 1 c.p.p.
art. 444 c.p.p.
art. 493 c.p.p.
art. 495 c.p.p.
art. 507 c.p.p.
art. 519 comma 2 c.p.p.
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