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196014
IDG921502070
92.15.02070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di Chiara Giuseppe
Interesse del pubblico ministero, prova documentale e procedimento probatorio: richiami sparsi in margine ad una ricca pronuncia
Nota a Pret. Vibo Valentia 10 luglio 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 105-108
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68
Accanto ad un complesso di richiami dottrinali e giurisprudenziali in ordine ad una serie di diversificate tematiche (nullita' per omessa citazione, concedibilita' d' ufficio della sospensione condizionale nell' applicazione della pena su richiesta delle parti, rapporti tra patteggiamento e giudizio abbreviato), l' annotazione si sofferma anzitutto sul contenuto dell' "interesse" del P.M., da considerare ad ampio spettro -all' insegna della "esatta applicazione della legge"- pur nell' ottica del "processo di parti" cui e' ispirato il codice del 1988. L' A. affronta, quindi, il profilo dei rapporti tra limiti probatori di rito e diritto alla prova, sottolineando che gli argini temporali stabiliti per l' esercizio del diritto alla prova non ne comprimono la portata ma ne disciplinano le regole di estrinsecazione, ponendo le parti al riparo da mosse a sorpresa. Non e' consentito, dunque, ritenere superabili -cosi' come, al contrario, sostiene la pronuncia annotata- i limiti temporali di ammissibilita' della prova ex parte in nome di un preteso esercizio del "diritto di agire provando".
art. 190 comma 1 c.p.p. art. 444 c.p.p. art. 493 c.p.p. art. 495 c.p.p. art. 507 c.p.p. art. 519 comma 2 c.p.p.



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