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196015
IDG921502071
92.15.02071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arceri Alessandra
Sul significato del termine "indizio" ai fini dell' adozione delle misure cautelari personali e sul valore dell' individuazione fotografica
Nota a ord. Trib. Lecce 18 giugno 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 112-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D68; D614
L' ordinanza annotata riconosce il valore di "grave indizio" ai fini dell' emissione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale, all' atto di individuazione fotografica compiuto dinnanzi ai Carabinieri senza incertezze. L' A. dissente dalla motivazione del Tribunale, sottolineando che nella sistematica del nuovo codice, oltre ad essersi operata una netta cesura tra fase procedimentale, preordinata alla decisione di esercizio o meno dell' azione penale nei confronti dell' indagato, e fase processuale, destinata alla formazione della prova, si e' ulteriormente sottolineata la necessita' di pluralita' e ponderosita' degli indizi che, nella fase pre-processuale, possono condurre alla decisione di restrizione della liberta' personale dell' indagato. Inoltre, da una ricognizione della giurisprudenza che, anteriormente all' entrata in vigore del nuovo codice si era occupata del valore probatorio da assegnarsi alle c.d. ricognizioni irrituali, l' A. trae spunto per riaffermare la valenza esclusivamente procedimentale dell' individuazione, che ostacola l' assurgere della stessa a "grave indizio" ai sensi dell' art. 273 c.p.p.
art. 192 c.p.p. art. 213 c.p.p. art. 215 c.p.p. art. 273 c.p.p. art. 360 c.p.p. art. 361 c.p.p.



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