| 196015 | |
| IDG921502071 | |
| 92.15.02071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Arceri Alessandra
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| Sul significato del termine "indizio" ai fini dell' adozione delle
misure cautelari personali e sul valore dell' individuazione
fotografica
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| Nota a ord. Trib. Lecce 18 giugno 1991
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 112-115
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D611; D68; D614
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| L' ordinanza annotata riconosce il valore di "grave indizio" ai fini
dell' emissione dei provvedimenti restrittivi della liberta'
personale, all' atto di individuazione fotografica compiuto dinnanzi
ai Carabinieri senza incertezze. L' A. dissente dalla motivazione del
Tribunale, sottolineando che nella sistematica del nuovo codice,
oltre ad essersi operata una netta cesura tra fase procedimentale,
preordinata alla decisione di esercizio o meno dell' azione penale
nei confronti dell' indagato, e fase processuale, destinata alla
formazione della prova, si e' ulteriormente sottolineata la
necessita' di pluralita' e ponderosita' degli indizi che, nella fase
pre-processuale, possono condurre alla decisione di restrizione della
liberta' personale dell' indagato. Inoltre, da una ricognizione della
giurisprudenza che, anteriormente all' entrata in vigore del nuovo
codice si era occupata del valore probatorio da assegnarsi alle c.d.
ricognizioni irrituali, l' A. trae spunto per riaffermare la valenza
esclusivamente procedimentale dell' individuazione, che ostacola l'
assurgere della stessa a "grave indizio" ai sensi dell' art. 273
c.p.p.
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| art. 192 c.p.p.
art. 213 c.p.p.
art. 215 c.p.p.
art. 273 c.p.p.
art. 360 c.p.p.
art. 361 c.p.p.
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