| 196016 | |
| IDG921502072 | |
| 92.15.02072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iacecola Gianfranco
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| Questioni processuali e sostanziali in tema di abuso d' ufficio. Note
sul "nuovo" art. 328 c.p.
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| Nota a Pret. Genova 23 luglio 1990
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 137-140
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5001; D51113; D51114; D6021
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| Nella nota alla sentenza del Pretore di Genova vengono affrontate
questioni di carattere processuale e di carattere sostanziale
inerenti ai reati di abuso d' ufficio ed omissione di atti d'
ufficio. Quanto alle prime si rileva, con riferimento all' art. 19 l.
86/1990 posto in relazione all' art. 6 c.p.p. ed all' art. 259 disp.
att. c.p.p., che sia la data di consumazione del reato contro la p.a.
a determinare l' individuazione del giudice competente: per i fatti
anteriori al 24 ottobre 1989 si applicano le disposizioni del codice
di procedura penale del 1930 (con la competenza del Pretore); per i
fatti successivi, quelle del nuovo codice (con la competenza del
Tribunale). Si osserva che in caso di reato continuato, con condotta
disponentesi a cavallo tra vecchio e nuovo codice, il principio del
"favor rei" e la concezione del reato continuato come reato unico,
"commesso" nel momento di cessazione della continuazione,
porterebbero a ritenere la competenza del Tribunale per l' intero
fatto. Quanto ai profili di ordine sostanziale, si deduce la
continuita' della nuova fattispecie dell' abuso d' ufficio rispetto
alla precedente formulazione dell' art. 323 c.p. ed allo stesso reato
di interesse privato in atti d' ufficio, illustrandone i tratti piu'
significativi. Viene anche esaminata la mutata disciplina della norma
in tema di omissione di atti d' ufficio. Cio', di cui si sottolinea
la minore ampiezza punitiva ed il suo porsi in termini di "abolitio
criminis" rispetto al precedente arti. 328 c.p.
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| l. 26 aprile 1990, n. 86
art. 323 c.p.
art. 328 c.p.
art. 6 c.p.p.
art. 259 disp. att. c.p.p.
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