| Dopo talune preliminari considerazioni sulla pretesa qualificazione
del danno risarcibile come "diretto ed immediato", l' A. si sofferma
sulla tutela della salubrita' dell' ambiente di lavoro. Trattandosi
di bene collettivo, la tutela spetta, in quanto tale, a norma dell'
art. 9 dello Statuto dei lavoratori, alle rappresentanze dei
lavoratori interessati, che rivestono carattere di veri e propri enti
esponenziali degli interessi lesi. In costanza del codice del 1930,
tali enti potevano intervenire nel processo penale solo attraverso il
tradizionale strumento della costituzione di parte civile; l'
istituto aveva, tuttavia, subito una dilatazione abnorme, in quanto
utilizzato, talvolta, anche a prescindere dall' esistenza di un
effettivo danno risarcibile. Il codice del 1988 ha distinto l' azione
civile riparatoria dall' intervento nel processo della persona
offesa, i cui diritti sono altresi' riconosciuti agli enti
rappresentativi degli interessi lesi dal reato stesso. Tali enti,
qualificabili come "esponenziali", possono intervenire nel processo
solo in costanza di determinate condizioni, tra cui il consenso
"costante" della persona offesa. L' A. sottolinea come il meccanismo
mal si presti ad un funzionamento corretto, ove si riguardi l'
interesse tutelato dall' ente esponenziale nella sua configurazione
di interesse collettivo, e pertanto proprio della collettivita'
considerata nel suo complesso e non come mera sommatoria di singoli
soggetti.
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