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196017
IDG921502073
92.15.02073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di Chiara Giuseppe
Salute in fabbrica, rappresentanze dei lavoratori e processo penale; la tutela degli interessi collettivi tra sistema del 1930 e codice del 1988
Nota a ord. Pret. Circondariale Brescia sez. distaccata Breno 28 giugno 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 146-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7770; D68; D6032; D3071
Dopo talune preliminari considerazioni sulla pretesa qualificazione del danno risarcibile come "diretto ed immediato", l' A. si sofferma sulla tutela della salubrita' dell' ambiente di lavoro. Trattandosi di bene collettivo, la tutela spetta, in quanto tale, a norma dell' art. 9 dello Statuto dei lavoratori, alle rappresentanze dei lavoratori interessati, che rivestono carattere di veri e propri enti esponenziali degli interessi lesi. In costanza del codice del 1930, tali enti potevano intervenire nel processo penale solo attraverso il tradizionale strumento della costituzione di parte civile; l' istituto aveva, tuttavia, subito una dilatazione abnorme, in quanto utilizzato, talvolta, anche a prescindere dall' esistenza di un effettivo danno risarcibile. Il codice del 1988 ha distinto l' azione civile riparatoria dall' intervento nel processo della persona offesa, i cui diritti sono altresi' riconosciuti agli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato stesso. Tali enti, qualificabili come "esponenziali", possono intervenire nel processo solo in costanza di determinate condizioni, tra cui il consenso "costante" della persona offesa. L' A. sottolinea come il meccanismo mal si presti ad un funzionamento corretto, ove si riguardi l' interesse tutelato dall' ente esponenziale nella sua configurazione di interesse collettivo, e pertanto proprio della collettivita' considerata nel suo complesso e non come mera sommatoria di singoli soggetti.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2056 comma 1 c.c. art. 2087 c.c. art. 185 c.p.p.



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