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196018
IDG921502074
92.15.02074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Brevi considerazioni sulla nuova categoria dell' ammissibilita'
Nota a App. Roma 27 giugno 1990 Ass. App. Messina 27 marzo 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 154-157
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D610; D68
L' A. premette che la nozione di inammissibilita' non e' di facile individuazione in quanto in una unica categoria sono comprese situazioni dissimili; in effetti mentre l' art. 191 c.p.p. prevede, in via generale, l' inutilizzabilita' di elementi probatori acquisiti nonostante il divieto di introdurli nel procedimento, altre norme estendono il regime dell' inutilizzabilita' ad altre prove o perche' difformi dallo schema legale ovvero perche' ipotizzate non operative in una fase del procedimento o nei confronti di determinati soggetti. Peraltro tale constatazione impone di affermare che occorre far capo all' art. 191 c.p.p. per tentare di avvicinarsi al concetto di inutilizzabilita'. considerato che il comma 1 di detto articolo tende ad estromettere dal procedimento prove acquisite nonostante il divieto, l' inutilizzabilita' e', in sostanza, il divieto che risorge in conseguenza della sua violazione ed impedisce che le prove illegalmente introdotte vengano poste a base di provvedimenti. Tuttavia il provvedimento che utilizzi un elemento non acquisibile ma acquisito e' certamente impugnabile ma non per cio' solo invalido perche' lo e' solo se ne e' totalmente o parzialmente condizionato; poiche' la rilevanza della inutilizzabilita' coincide con la utilizzazione della prova non utilizzabile, tale prova non e' in alcun modo recuperabile il che e' scolpito nel comma 2 dell' art. 191 c.p.p. secondo il quale la inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il regime delineato dall' art. 191 c.p.p. per le prove introdotte nel procedimento nonostante il divieto di acquisizione e' esteso in varia misura alle ipotesi previste caso per caso.
art. 191 c.p.p. art. 350 comma 7 c.p.p.



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