| 196018 | |
| IDG921502074 | |
| 92.15.02074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Umberto
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| Brevi considerazioni sulla nuova categoria dell' ammissibilita'
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| Nota a App. Roma 27 giugno 1990
Ass. App. Messina 27 marzo 1990
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 154-157
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D610; D68
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| L' A. premette che la nozione di inammissibilita' non e' di facile
individuazione in quanto in una unica categoria sono comprese
situazioni dissimili; in effetti mentre l' art. 191 c.p.p. prevede,
in via generale, l' inutilizzabilita' di elementi probatori acquisiti
nonostante il divieto di introdurli nel procedimento, altre norme
estendono il regime dell' inutilizzabilita' ad altre prove o perche'
difformi dallo schema legale ovvero perche' ipotizzate non operative
in una fase del procedimento o nei confronti di determinati soggetti.
Peraltro tale constatazione impone di affermare che occorre far capo
all' art. 191 c.p.p. per tentare di avvicinarsi al concetto di
inutilizzabilita'. considerato che il comma 1 di detto articolo tende
ad estromettere dal procedimento prove acquisite nonostante il
divieto, l' inutilizzabilita' e', in sostanza, il divieto che risorge
in conseguenza della sua violazione ed impedisce che le prove
illegalmente introdotte vengano poste a base di provvedimenti.
Tuttavia il provvedimento che utilizzi un elemento non acquisibile ma
acquisito e' certamente impugnabile ma non per cio' solo invalido
perche' lo e' solo se ne e' totalmente o parzialmente condizionato;
poiche' la rilevanza della inutilizzabilita' coincide con la
utilizzazione della prova non utilizzabile, tale prova non e' in
alcun modo recuperabile il che e' scolpito nel comma 2 dell' art. 191
c.p.p. secondo il quale la inutilizzabilita' e' rilevabile anche di
ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il regime delineato
dall' art. 191 c.p.p. per le prove introdotte nel procedimento
nonostante il divieto di acquisizione e' esteso in varia misura alle
ipotesi previste caso per caso.
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| art. 191 c.p.p.
art. 350 comma 7 c.p.p.
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