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196021
IDG921502077
92.15.02077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montagni Andrea
Sul termine per il riesame in tema di custodia cautelare
Nota a ord. Trib. Napoli 28 aprile 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 170-171
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D6113; D68
Il ricevimento di atti diversi da quelli espressamente indicati dall' art. 309, comma 5, e dall' art. 291 comma 1 c.p.p., non comporta la decorrenza del termine perentorio di giorni 10 assegnato al Tribunale della Liberta' per la decisione sul riesame del provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere. La trasmissione, da parte dell' autorita' giudiziaria procedente, di atti diversi da quelli prescritti dalle norme ora citate, non puo' avere conseguenze dirette in ordine alla efficacia del provvedimento impugnato, la cui caducazione discende dal mancato rispetto del termine di 10 giorni decorrente dalla ricezione degli atti (richiamati), che hanno guidato l' emanazione del provvedimento coercitivo ed il vaglio dei quali sostanza il giudizio di riesame. Cosi' argomenta il Tribunale di Napoli; (nel caso, al collegio investito del riesame erano pervenuti, in un primo tempo, unitamente alla istanza di riesame dell' indagato ristretto, soltanto l' atto di nomina del difensore all' atto dell' ingresso in carcere e copia del verbale di interrogatorio reso dall' arrestato ex art. 294 c.p.p.).
art. 291 comma 1 c.p.p. art. 309 c.p.p.



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