Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


196028
IDG921502084
92.15.02084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crespi Alberto
Assicurazione e criminalita'
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 4, pag. 235-240
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5131; D537; D316
L' A. ha cercato di richiamare particolarmente l' attenzione sul problema della "emergenza polizze" essendosi negli ultimi anni aggiunto, accanto alle forme di frode tradizionali, il riciclaggio del c.d. denaro sporco: con conseguente alterazione sostanziale del rapporto premio-rischio considerato l' infittirsi di polizze assicurative stipulate esclusivamente come scelta del minor danno rispetto al pagamento di "tangenti". Constatata pertanto la difficolta' di perseguire penalmente il fenomeno in questione facendo da un lato difetto, nell' assicurato, una scelta autonoma riconducibile ad una libera determinazione, ed essendo, dall' altro lato, l' assicuratore perfettamente a conoscenza della situazione a rischio, l' A. ritiene che l' unica difesa per le compagnie di assicurazione vada rintracciata sul piano contrattuale, ossia in una modificazione delle relative clausole, al fine di stabilire un equilibrio fra premi e garanzia assicurativa. Ipotesi diversa e' invece quella del "gonfiamento" di valore delle cose assicurate, trattandosi di profitto palesemente ingiusto realizzato in virtu' di una scelta in alcun modo condizionata dalla necessita' di procedere ad un' assicurazione, e punibile quindi a titolo di truffa. L' A. sottolinea tuttavia l' inadeguatezza ed insufficienza delle vigenti previsioni normative, e cio' non soltanto con riferimento all' esigenza di una repressione dei comportamenti fraudolentemente orientati in danno delle compagnie di assicurazione, ma altresi' per cio' che attiene piu' propriamente alle stesse conseguenze sanzionatorie, risolvendosi talora la norma incriminatrice della frode in assicurazione di un trattamento di favore per il reo rispetto alla disciplina che discenderebbe dalla norma generale sulla truffa. Oltre ad una ristrutturazione del modello legale di reato l' A. suggerisce quindi la previsione di un' aggravante qualora il fatto venga commesso in danno di un ente pubblico.
art. 416 c.p. art. 416 bis c.p.



Ritorna al menu della banca dati