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196029
IDG921502085
92.15.02085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Castaldo Andrea R.
La guardia del corpo: profili di liceita' penale
Relazione al seminario organizzato dal CENINVEST (Centro internazionale studi e ricerche delle scienze applicate all' investigazione) sul tema: "La guardia del corpo. L' esperto della sicurezza e difesa personale (Profili penali e civili)", Rimini, 26 novembre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 4, pag. 241-257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1871; D51124
Il lavoro si prefigge il compito di analizzare se l' attivita' professionalmente organizzata di difesa della persona (guardia del corpo) sia penalmente vietata. Preso atto dell' assenza di norme specifiche, l' A. analizza la disciplina dettata dagli artt. 133 s.s. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in tema di guardie particolari ed istituti di vigilanza nonche' la normativa "di contorno" riguardante sempre la guardia giurata. L' esplicita delimitazione dell' operato dei professionisti della sicurezza -in tali norme- ai compiti di difesa della proprieta' non equivale al divieto della tutela della persona. Un simile risultato costituirebbe violazione del principio di legalita', trattandosi di analogia in "malam partem". Alla luce del testo unico, dunque, l' attivita' di guardiaspalle non costituisce reato. Nemmeno peraltro una tale professione integra gli estremi dell' usurpazione di pubbliche funzioni (art. 347 c.p.). Secondo l' A. infatti si ha usurpazione (quale concetto tipico del diritto penale) quando l' attivita' usurpatrice, oltre all' ingerenza in un settore riservato alla p.a., confligga con i suoi fini. Il che non si verifica nel caso della guardia del corpo. L' interpretazione riduttiva dell' usurpazione trova riscontro in giurisprudenza. L' ultima parte dell' indagine e' tesa a dimostrare come la liceita' dell' attivita' di guardiaspalle si armonizzi con il sistema codicistico delle cause di giustificazione. Il c.d. soccorso difensivo e di necessita' facoltizzano infatti l' interven to altrui per salvare il terzo. Anche dalla prospettiva comparata (Repubblica Federale Tedesca) si rafforza la convinzione della liceita' penale della difesa organizzata della persona.
art. 133 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 140 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 28 c.p. art. 30 c.p. art. 35 c.p.



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