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| IDG921502085 | |
| 92.15.02085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Castaldo Andrea R.
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| La guardia del corpo: profili di liceita' penale
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| Relazione al seminario organizzato dal CENINVEST (Centro
internazionale studi e ricerche delle scienze applicate all'
investigazione) sul tema: "La guardia del corpo. L' esperto della
sicurezza e difesa personale (Profili penali e civili)", Rimini, 26
novembre 1990
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 1, pt. 4, pag. 241-257
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1871; D51124
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| Il lavoro si prefigge il compito di analizzare se l' attivita'
professionalmente organizzata di difesa della persona (guardia del
corpo) sia penalmente vietata. Preso atto dell' assenza di norme
specifiche, l' A. analizza la disciplina dettata dagli artt. 133 s.s.
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in tema di guardie
particolari ed istituti di vigilanza nonche' la normativa "di
contorno" riguardante sempre la guardia giurata. L' esplicita
delimitazione dell' operato dei professionisti della sicurezza -in
tali norme- ai compiti di difesa della proprieta' non equivale al
divieto della tutela della persona. Un simile risultato costituirebbe
violazione del principio di legalita', trattandosi di analogia in
"malam partem". Alla luce del testo unico, dunque, l' attivita' di
guardiaspalle non costituisce reato. Nemmeno peraltro una tale
professione integra gli estremi dell' usurpazione di pubbliche
funzioni (art. 347 c.p.). Secondo l' A. infatti si ha usurpazione
(quale concetto tipico del diritto penale) quando l' attivita'
usurpatrice, oltre all' ingerenza in un settore riservato alla p.a.,
confligga con i suoi fini. Il che non si verifica nel caso della
guardia del corpo. L' interpretazione riduttiva dell' usurpazione
trova riscontro in giurisprudenza. L' ultima parte dell' indagine e'
tesa a dimostrare come la liceita' dell' attivita' di guardiaspalle
si armonizzi con il sistema codicistico delle cause di
giustificazione. Il c.d. soccorso difensivo e di necessita'
facoltizzano infatti l' interven to altrui per salvare il terzo.
Anche dalla prospettiva comparata (Repubblica Federale Tedesca) si
rafforza la convinzione della liceita' penale della difesa
organizzata della persona.
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| art. 133 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 140 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 28 c.p.
art. 30 c.p.
art. 35 c.p.
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