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196081
IDG920602137
92.06.02137 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalbosco Maria Cristina
Della compensazione giudiziale ovvero di un' apparenza normativa
Riv. dir. civ., an. 37 (1991), fasc. 6, pt. 1, pag. 715-787
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30521
La teoria della compensazione c.d. giudiziale -presupponente, secondo la prospettiva del codice e della dottrina dominate, l' illiquidita' del credito ed operante ex nunc a seguito di sentenza costitutiva emanabile soltanto in presenza di una pronta e facile liquidabilita' del credito- e' dall' A. sottoposta a riesame critico, che muove dall' analisi storica del formarsi della nozione di illiquidita' a fronte dell' evolvere dell' istituto compensativo da estinzione ope iudicis a meccanismo operante sul piano di diritto sostanziale -automaticamente secondo una concezione, ovvero ex actu unius partis secondo la prospettiva preferita dall' A. La constatazione dell' impossibilita' di definire l' illiquidita' in termini di determinabilita' (in senso lato) del credito, in quanto l' opposizione in composizione automaticamente determina (cioe' liquida) il credito illiquido, conduce l' A. a negare che la liquidita' possa rappresentare un connotato oggettivo del medesimo, definibile ex ante, vale a dire non coincidente con le contestazioni delle parti in un eventuale successivo processo, e a negare di conseguenza la configurabilita' della compensazione c.d. giudiziale quale autonomo meccanismo estintivo contrapposto alla compensazione c.d. legale. Alla luce di tutto cio' l' A. e' portato a rileggere la norma sulla compensazione giudiziale in chiave di mera regola sulla conduzione del processo, parzialmente ricuperando il significato originario della nozione di liquidita', concependola cioe' come contestazione sul "quantum debeatur". Viene conseguentemente negata la tesi della irretroattivita' dell' effetto compensativo in presenza di un credito illiquido, irretroattivita' che e' tuttavia ammessa -ma per ragioni peculiari a quest' ultima categoria- nelle sole ipotesi di crediti di valore.
art. 1242 c.c. art. 1243 c.c. art. 35 c.p.c. art. 36 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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