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| IDG920602137 | |
| 92.06.02137 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dalbosco Maria Cristina
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| Della compensazione giudiziale ovvero di un' apparenza normativa
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| Riv. dir. civ., an. 37 (1991), fasc. 6, pt. 1, pag. 715-787
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30521
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| La teoria della compensazione c.d. giudiziale -presupponente, secondo
la prospettiva del codice e della dottrina dominate, l' illiquidita'
del credito ed operante ex nunc a seguito di sentenza costitutiva
emanabile soltanto in presenza di una pronta e facile liquidabilita'
del credito- e' dall' A. sottoposta a riesame critico, che muove
dall' analisi storica del formarsi della nozione di illiquidita' a
fronte dell' evolvere dell' istituto compensativo da estinzione ope
iudicis a meccanismo operante sul piano di diritto sostanziale
-automaticamente secondo una concezione, ovvero ex actu unius partis
secondo la prospettiva preferita dall' A. La constatazione dell'
impossibilita' di definire l' illiquidita' in termini di
determinabilita' (in senso lato) del credito, in quanto l'
opposizione in composizione automaticamente determina (cioe' liquida)
il credito illiquido, conduce l' A. a negare che la liquidita' possa
rappresentare un connotato oggettivo del medesimo, definibile ex
ante, vale a dire non coincidente con le contestazioni delle parti in
un eventuale successivo processo, e a negare di conseguenza la
configurabilita' della compensazione c.d. giudiziale quale autonomo
meccanismo estintivo contrapposto alla compensazione c.d. legale.
Alla luce di tutto cio' l' A. e' portato a rileggere la norma sulla
compensazione giudiziale in chiave di mera regola sulla conduzione
del processo, parzialmente ricuperando il significato originario
della nozione di liquidita', concependola cioe' come contestazione
sul "quantum debeatur". Viene conseguentemente negata la tesi della
irretroattivita' dell' effetto compensativo in presenza di un credito
illiquido, irretroattivita' che e' tuttavia ammessa -ma per ragioni
peculiari a quest' ultima categoria- nelle sole ipotesi di crediti di
valore.
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| art. 1242 c.c.
art. 1243 c.c.
art. 35 c.p.c.
art. 36 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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