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196103
IDG920602159
92.06.02159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ginevra Enrico
Osservazioni a Trib. Milano 21 gennaio 1991, in tema di buona fede nella vendita di beni pignorati
Osservazione a Trib. Milano 21 gennaio 1991
Banca borsa tit. cred., an. 45 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 98-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30571
Riassunti gli aspetti principali del caso di specie, lo studio esamina le questioni proposte dalla sentenza, secondo la quale "non viola il principio di correttezza e buona fede la banca che, una volta verificatasi l' infruttuosa scadenza dell' obbligazione garantita, tralascia per un lungo periodo di tempo di far vendere la cosa ricevuta in pegno. Infatti la vendita del bene oggetto di pegno costituisce, per il creditore pignoratizio, non un obbligo ma una facolta'". Vengono svolte numerose osservazioni critiche su quanto affermato dal Tribunale di Milano.
art. 53 l. fall. art. 1175 c.c. art. 1375 c.c. art. 2795 c.c. art. 2911 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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