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Documento


196104
IDG920602160
92.06.02160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Labanca Angela
Il criterio dell' accorto banchiere e la clausola di non trasferibilita' nell' assegno bancario
Nota a Trib. Milano 20 luglio 1990
Banca borsa tit. cred., an. 45 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 113-120
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D315; D31410
La sentenza annotata, che riguarda un caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile effettuato a favore dell' ordinario apparente, si pone in aperto contrasto con l' orientamento giurisprudenziale maggioritario. Riassunta la vicenda che ha dato origine alla pronuncia del Tribunale di Milano, l' A. esamina l' iter argomentativo seguito, incentrando la trattazione sull' interpretazione dell' art. 43 della legge sull' assegno.
art. 9 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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