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Documento


196210
IDG920902266
92.09.02266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ichino Giovanna
L. 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di criminalita'. (Commento artt. 9-10)
Legisl. pen., an. 11 (1991), fasc. 3, pag. 432-442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51310
(Sommario: - Art. 9. L' art. 23 bis l. 646/82 e la nuova disciplina dei rapporti fra il procedimento penale e il procedimento per l' applicazione delle misure di prevenzione. L' obbligo di comunicazione della notizia di reato da parte del procuratore della Repubblica. L' obbligo di trasmissione di atti da parte del giudice penale. La sospensione del procedimento di prevenzione prevista dal testo originario dell' articolo, l' autorita' del giudicato penale nel procedimento stesso e gli effetti conseguenti. L' efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio di prevenzione, secondo il testo originario dell' articolo. - Art. 10. Premessa. La restrizione dell' ambito di operativita' dell' art. 25 l. 646/82. Le modifiche apportate ai primi due commi dell' art. 25. Le modifiche al comma 4. Il "nuovo" comma 5 dell' art. 25)
art. 23 bis l. 13 settembre 1982, n. 646 art. 25 comma 4 l. 13 settembre 1982, n. 646 art. 25 comma 5 l. 13 settembre 1982, n. 646 art. 9 l. 19 marzo 1990, n. 55 art. 10 l. 19 marzo 1990, n. 55
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