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196268
IDG920902324
92.09.02324 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bernasconi Alessandro
La divaricazione funzionale dell' affidamento in prova e l' obsolescenza del modello correzionale
Nota a C. Cost. 13 dicembre 1989, n. 569
Riv. it. dir. proc. pen., an. 34 (1991), fasc. 4, pag. 1315-1337
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5035; D6440
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 47 comma 3 l. 354/1975, nella parte in cui, fra le condizioni per l' affidamento in prova al servizio sociale, "non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all' affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo". L' A. ripercorre l' evoluzione dell' istituto in esame, che ha subito ad opera sia degli interventi legislativi che giurisprudenziali una rivisitazione complessiva che ne ha modificato in termini sostanziali i caratteri originari. Esamina, quindi, le rilevanti conseguenze che la sentenza in epigrafe produce sulla fisionomia complessiva di questa misura.
art. 3 comma 1 Cost. art. 27 comma 3 Cost. art. 47 comma 3 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663 C. Cost. 29 ottobre 1987, n. 343
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