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196274
IDG920902330
92.09.02330 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marchese Francesco
Assegno ordinario d' invalidita' (art. 1 l. 12 giugno 1984, n. 222). Aspetti medico-legali e criteri interpretativi
Riv. it. med. leg., an. 13 (1991), fasc. 3, pt. 1, pag. 735-751
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D70330; D1887; D58
Molti studiosi della disciplina dell' invalidita' pensionabile gia' nei primi commenti che seguirono alla promulgazione della l. 222/1984, avevano individuato nel concetto di "capacita' di lavoro" il nuovo fondamento dell' invalidita' pensionabile e il pilastro della riforma stessa. Secondo questa opinione il vecchio concetto di "capacita' di guadagno" veniva escluso e reso incompatibile con la nuova definizione della invalidita' pensionabile. tuttavia, lo studio approfondito della nuova legge aveva indotto buona parte della dottrina a ritenere che il concetto di "capacita' di guadagno" non era affatto escluso da una definizione sostanzialmente piu' ampia dell' invalidita' pensionabile, cosi' come annunciato nel primo articolo della l. 222/1984. Secondo questa ultima opinione la "capacita' di guadagno" deve essere considerata un elemento strettamente connesso con il concetto di "capacita' di lavoro" dal quale deriva come da un suo naturale presupposto, divenendo l' oggetto diretto della stessa tutela previdenziale. Il presente studio mette a confronto le due opposte tesi sopra menzionate, sostenendo con molteplici argomenti che i concetti di capacita' di lavoro e capacita' di guadagno sono fra di loro assimilabili agli effetti della definizione dell' invalidita' pensionabile, cosi' come e' attualmente regolata dall' art. 1 l. 222/1984.
art. 1 l. 12 giugno 1984, n. 222
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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