Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


196291
IDG921002347
92.10.02347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masi Giuseppe
Responsabilita' solidale del rappresentante di societa' al pagamento di pene pecuniarie. Riscossione e garanzie giurisdizionali
Nota a Comm. II grado Avellino 12 marzo 1991, n. 75
Comm. trib. centr., an. 23 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 1645-1646
D2141; D218; D21900
Secondo la pronuncia in commento, in presenza di responsabilita' solidale del rappresentante della societa', la notifica di avviso di mora per il pagamento delle pene pecuniarie deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione. La prevalente giurisprudenza della Commissione Tributaria, infatti, ritiene che l' avviso di mora debba essere preceduto dalla notificazione del provvedimento che irroga sanzioni al responsabile solidale. L' amministrazione finanziaria, invece, e' saldamente ferma sulla opposta posizione. L' A. esamina la questione, richiamando il parere del Consiglio di Stato e le pronunce della Corte Costituzionale, che sembrano avallare la posizione dell' amministrazione.
art. 98 comma 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 C. Cost. 29 ottobre 1987, n. 348 C. Cost. 28 aprile 1989, n. 246 C. Cost. 4 aprile 1990, n. 178
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati