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196346
IDG921202402
92.12.02402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Innotta Raffaele
(Osservazioni alla sentenza costituzionale n. 133 del 1991)
Osservazione a C. Cost. 29 marzo 1991, n. 133
Foro amm., an. 67 (1991), fasc. 6, pt. 1, pag. 1674
D14317; D703
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale dichiara l' illegittimita' dell' art. 67 comma 1 r.d. 680/1938 "nella parte in cui non e' prevista la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione" qualora il titolo sia condizione per l' ammissione in servizio. Breve esame della pronuncia e delle sue conseguenze alla luce della precedente sentenza costituzionale n. 426/1990.
art. 67 comma 1 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 l. 9 gennaio 1939, n. 41 C. Cost. 3 ottobre 1990, n. 426
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