Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


196411
IDG921502467
92.15.02467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benini S.
Nota a C. Cost. 15 luglio 1991, n. 343
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 316-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0310; D0313; D1422; D18801
La sentenza in epigrafe dichiara infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 14 lett. g) l. 142/1990 nella parte in cui attribuisce alla Provincia funzioni di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, e dell' art. 15 stessa legge nella parte in cui prevede che la Provincia predisponga e adotti piani territoriali di coordinamento. La questione era stata sollevata dalla Regione Toscana, che riteneva gli articoli in questione lesivi delle prerogative regionali sotto vari profili costituzionali. La pronuncia della Corte si fonda sulla previsione dell' attribuibilita' agli Enti locali, con legge dello Stato, delle funzioni "di interesse esclusivamente locale" relativamente alle materie che l' art. 117 Cost. riserva alle Regioni. L' A. rileva come l' operativita' del ruolo assegnato alle Province sia subordinata alla legislazione attuativa e di indirizzo che le Regioni dovranno assumere. Non e' infondato il timore che il sistema previsto dalla l. 142/1990 possa rimanere inattuato per lungo tempo.
art. 117 Cost. art. 118 Cost. art. 14 l. 8 giugno 1990, n. 142 art. 15 l. 8 giugno 1990, n. 142



Ritorna al menu della banca dati