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196416
IDG921502472
92.15.02472 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cosio R.
Nota a Cass. sez. un. civ. 8 agosto 1991, n. 8640 Cass. se z. lav. 4 luglio 1991, n. 7397
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 418-422
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31160; D7449
Con la sentenza a sezioni unite, la Corte compone una serie di contrasti sorti in ordine ai seguenti punti: alla sequenza procedimentale del sistema di mobilita' introdotto dalla l. 215/1978, affermando la fungibilita' cronologica della dichiarazione di crisi rispetto all' accordo sindacale; all' area soggettiva di applicazione della normativa, tra i destinatari della quale vengono ricompresi i lavoratori che rimangono alle dipendenze del cedente dell' azienda. Con la seconda sentenza in rassegna, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui il principio di continuita' dei rapporti di lavoro, previsto dall' art. 2112 c.c., puo' essere legittimamente derogato da un accordo collettivo, quando questo contenga un trattamento di maggior favore per i lavoratori.
art. 1 d.l. 30 marzo 1978, n. 80 at. 1 comma 3 l. 26 maggio 1978, n. 215 art. 2112 c.c.



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