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196419
IDG921502475
92.15.02475 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Nota a Cass. sez. III civ. 8 marzo 1991, n. 2471
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 510-511
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91421; D91412
Il ricorrente, oltre alla violazione del divieto di subconcessione, aveva proposto tre censure relative alla morosita' nel pagamento dei canoni d' affitto: con riferimento al mancato pagamento di 7 annualita' di canone d' affitto; con riferimento al mancato pagamento delle annualita' successive di canone, per cui i giudici di primo grado avevano disposto la sanatoria della morosita' ai sensi dell' art. 46 comma 6 l. 203/1982; con riferimento al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di svalutazione ed interessi sui canoni tardivamente pagati. L' A. esamina in particolare questi tre aspetti della sentenza che, accogliendo il ricorso relativo alla violazione della norma sulla subconcessione, ha rinviato per un nuovo esame.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203



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