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196424
IDG921502480
92.15.02480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vanchieri E.
Nota a Cass. sez. III pen. 27 novembre 1990
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 93-94
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D5013
La sentenza affronta il problema dell' individuazione del soggetto attivo del reato di trasporto abusivo di oli minerali, ai sensi della l. 474/1957, riscontrando la fonte della responsabilita' del venditore dell' idrocarburo nell' istituto del concorso nel reato del trasportatore. L' A., accertata la natura dell' illecito de quo ed individuata la condotta costituente reato nel far circolare oli minerali senza l' accompagnamento del certificato previsto dalla legge, ritiene che debba intendersi in senso "atecnico" il termine "concorso" adottato nella sentenza. La fattispecie si riferisce, infatti, ad un' ipotesi plurisoggettiva materiale in cui i diversi comportamenti sono previsti cumulativamente, ma in maniera autonoma.
art. 15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 l. 2 luglio 1957, n. 474 art. 110 c.p.



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