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196437
IDG921502493
92.15.02493 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiodi Andrea
Irripetibilita' dei canoni versati in esecuzione di una locazione nulla: un caso di "estoppel" all' italiana
Nota a Cass. sez. III civ. 3 maggio 1991, n. 4849
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1313-1316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305013; D307; D40632
Dichiarata la nullita' della locazione, il locatore aveva agito per ottenere la condanna del conduttore "al rilascio dell' appartamento e al risarcimento dei danni". Il conduttore aveva chiesto, in via riconvenzionale, la ripetizione dei canoni versati. La Corte d' Appello rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale. Applicando correttamente il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la Corte d' Appello aveva respinto la domanda del locatore, assumendo che non era stata proposta alcuna domanda ex art. 2041 c.c. ne', d' altra parte, esistevano i presupposti per l' affermazione di una responsabilita' ex art. 2043 c.c. All' origine della questione c' e' l' errore dell' avvocato che, anziche' qualificare la domanda come domanda d' ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cit., l' aveva qualificata come domanda di risarcimento dei danni. La Cassazione, per evitare una conclusione iniqua, cassava la sentenza motivando col fatto che, essendo la prestazione "materialmente irripetibile", si doveva ritenere irripetibile anche quella del convenuto, al fine di evitare un "inammissibile arricchimento senza causa di una parte in danno dell' altra". L' A. commenta la sentenza, che rappresenta un vero e proprio "estoppel" a favore dell' attore, rilevandone i motivi di particolare interesse.
art. 2041 c.c. art. 2043 c.c.



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