| Dichiarata la nullita' della locazione, il locatore aveva agito per
ottenere la condanna del conduttore "al rilascio dell' appartamento e
al risarcimento dei danni". Il conduttore aveva chiesto, in via
riconvenzionale, la ripetizione dei canoni versati. La Corte d'
Appello rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda
riconvenzionale. Applicando correttamente il principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la Corte d' Appello
aveva respinto la domanda del locatore, assumendo che non era stata
proposta alcuna domanda ex art. 2041 c.c. ne', d' altra parte,
esistevano i presupposti per l' affermazione di una responsabilita'
ex art. 2043 c.c. All' origine della questione c' e' l' errore dell'
avvocato che, anziche' qualificare la domanda come domanda d'
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cit., l' aveva qualificata
come domanda di risarcimento dei danni. La Cassazione, per evitare
una conclusione iniqua, cassava la sentenza motivando col fatto che,
essendo la prestazione "materialmente irripetibile", si doveva
ritenere irripetibile anche quella del convenuto, al fine di evitare
un "inammissibile arricchimento senza causa di una parte in danno
dell' altra". L' A. commenta la sentenza, che rappresenta un vero e
proprio "estoppel" a favore dell' attore, rilevandone i motivi di
particolare interesse.
| |