Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


196440
IDG921502496
92.15.02496 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Troiano Riccardo
Gli articoli 810 e 813 del codice civile: i beni e i diritti
Nota a Cass. sez. I civ. 6 marzo 1991, n. 2345
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1361-1366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305701; D30403
L' A., richiamate le vicende di cui alla sentenza, approfondisce il tema dell' idoneita' del diritto (privilegiato) di fornitura di energia elettrica, goduto dalla societa' fallita, ad essere assoggettato alla causa di prelazione (privilegio speciale) previsto per i finanziamenti all' industria dall' art. 3 d.l.c.p.s. 1075/1947. Assume rilevanza la possibile riconducibilita' del diritto goduto dall' impresa fallita alla categoria delle "pertinenze" dello stabilimento. La questione viene affrontata attraverso l' analisi degli artt. 810 e 813 c.c.
art. 3 d.lg.c.p.s. 1 ottobre 1947, n. 1075 art. 7 l. 27 febbraio 1967, n. 38 art. 810 c.c. art. 813 c.c. art. 818 c.c.



Ritorna al menu della banca dati