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Documento


196444
IDG921502500
92.15.02500 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consolo Claudio
Due questioni scabre attorno all' art. 331 c.p.c.: inscindibilita' della causa litisconsortile nel regolamento di giurisdizione? "Perentorieta'" e solo indiretta prorogabilita' del termine per l' integrazione del contraddittorio?
Nota a Cass. sez. un. civ. 18 ottobre 1990, n. 10151
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1433-1444
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4024; D42211
La decisione in commento ammette che, nel campo di applicazione dell' art. 331 c.p.c., un' integrazione tardiva del contraddittorio possa non comportare l' inammissibilita' del regolamento preventivo di giurisdizione e risultare efficace e proficua pur se la relativa notificazione sia stata effettuata a termine a cio' giudizialmente fissato ormai scaduto. L' A. esamina una serie di questioni fra loro collegate per dimostrare come questa decisione, che potrebbe apparire facilmente criticabile, possa essere invece condivisa nelle conclusioni in quanto, nella specie, non andava dichiarata l' inammissibilita' ex art. 331 c.p.c. per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio del regolamento di giurisdizione proposto dall' attore.
art. 331 c.p.c.



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