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Documento


196449
IDG921502505
92.15.02505 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Auletta Ferruccio
La Cassazione non da' piu' tempo al tempo (a proposito dell' impugnazione notificata "dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza" e del potere di rimettere il ricorso alle sezioni unite)
Nota a Cass. sez. II civ. 24 ottobre 1989, n. 4321
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1503-1516
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4205
La sentenza di primo grado, pubblicata il 13 settembre 1984, non era stata notificata. Il 19 settembre 1985, pur essendo decorso un anno solare, i soccombenti propongono efficacemente appello, avvalendosi del differimento del termine di decadenza annuale di cui all' art. 327 c.p.c., che e' l' effetto della sua sospensione durante il periodo feriale. Hanno quindi notificato l' atto alla parte vincitrice presso lo studio del procuratore costituito nel precedente grado del giudizio. La questione che l' A. affronta e' se il luogo di notificazione della citazione in oggetto e' stato correttamente individuato dagli istanti, come ha giudicato la Corte d' Appello, o erratamente, come ha ritenuto la Corte di Cassazione con la decisione in esame. Cioe', precisa l' A., il gravame e' da considerare proposto entro, ovvero oltre il termine annuale di cui all' art. 330 comma 3 c.p.p., decorso il quale "l' impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 ss. c.p.c.". La prima alternativa, seguita dai giudici di merito, computando il termine in senso legale, opina per la validita' del solo atto notificato presso il procuratore costituito nel giudizio (art. 330 comma 1 c.p.c.). La seconda, scelta per la prima volta dai giudici di legittimita', dando al termine un senso rigorosamente solare, considera l' impugnazione come validamente notificata alla parte personalmente (art. 330 comma 3 c.p.c.).
art. 137 c.p.c. art. 327 c.p.c. art. 330 comma 1 c.p.c. art. 330 comma 3 c.p.c.



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