| La sentenza di primo grado, pubblicata il 13 settembre 1984, non era
stata notificata. Il 19 settembre 1985, pur essendo decorso un anno
solare, i soccombenti propongono efficacemente appello, avvalendosi
del differimento del termine di decadenza annuale di cui all' art.
327 c.p.c., che e' l' effetto della sua sospensione durante il
periodo feriale. Hanno quindi notificato l' atto alla parte
vincitrice presso lo studio del procuratore costituito nel precedente
grado del giudizio. La questione che l' A. affronta e' se il luogo di
notificazione della citazione in oggetto e' stato correttamente
individuato dagli istanti, come ha giudicato la Corte d' Appello, o
erratamente, come ha ritenuto la Corte di Cassazione con la decisione
in esame. Cioe', precisa l' A., il gravame e' da considerare proposto
entro, ovvero oltre il termine annuale di cui all' art. 330 comma 3
c.p.p., decorso il quale "l' impugnazione, se e' ancora ammessa dalla
legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 ss. c.p.c.".
La prima alternativa, seguita dai giudici di merito, computando il
termine in senso legale, opina per la validita' del solo atto
notificato presso il procuratore costituito nel giudizio (art. 330
comma 1 c.p.c.). La seconda, scelta per la prima volta dai giudici di
legittimita', dando al termine un senso rigorosamente solare,
considera l' impugnazione come validamente notificata alla parte
personalmente (art. 330 comma 3 c.p.c.).
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