Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


196453
IDG921502509
92.15.02509 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mignone Gianni
All' avanguardia la giurisprudenza di merito sui principi di redazione del bilancio
Nota a Trib. Milano 11 aprile 1991
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 12, pt. 1B, pag. 885-888
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D312205
Con la sentenza in commento il Tribunale di Milano non accoglie, sostiene l' A., il dettato della Cassazione secondo cui la delibera di approvazione di un bilancio e' dichiarabile nulla quando nel documento siano violati non "semplicemente" i principi di chiarezza e precisione previsti dall' art. 2423 comma 2 c.c., ma altresi' il "principio di verita'" ai primi due sovraordinato. Adeguandosi alle piu' recenti tendenze della giurisprudenza di merito, il Tribunale considera la norma che impone, nella redazione del bilancio, l' osservanza dei principi di chiarezza e precisione come imperativa e di ordine pubblico. Dalla violazione di essa deriva l' invalidita', nella specie della nullita', della delibera approvativa. L' A. condivide questo orientamento, che esamina alla luce di dottrina e giurisprudenza e del dl. 127/1991, che sembra confermare i principi di cui alla sentenza. Da ultimo viene esaminata anche la questione della legittimazione del socio ad impugnare per nullita' la delibera di approvazione del bilancio.
d.lg. 9 aprile 1991, n. 127 art. 2423 c.c. art. 2425 c.c.



Ritorna al menu della banca dati