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196490
IDG921502546
92.15.02546 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giammaria Pierluigi
Cenni sul danno al concepito
Nota a Trib. Verona 15 ottobre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 337-345
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30703
La varieta' dei temi trattati dalla sentenza ha imposto all' A. una scelta negli argomenti, scelta compiuta privilegiando l' esame delle problematiche del danno al concepito, rispetto ad altri spunti pur interessanti. Dopo una breve premessa sui principi generali in materia, l' attenzione dell' A. si e' concentrata sul rapporto tra le norme del codice civile (e, segnatamente, quella contenuta nell' art. 1) e la l. 194/1978 c.d. legge sull' aborto. L' analisi di tale rapporto alla luce dei principi costituzionali, porta a qualificare la l. 194 cit. come attuativa della tutela dell' uomo, anzi dell' individuo, espressamente sancita negli artt. 2 e 32 Cost., senza che cio' provochi alcuna rottura nel sistema del codice civile. Applicando tale ragionamento al caso di specie, appare quindi corretto e pienamente condivisibile il risarcimento accordato dal Tribunale ad un soggetto (il concepito) che, al momento della lesione, non era ancora giuridicamente capace. In secondo luogo viene in esame il concorso di responsabilita' tra l' ente ospedaliero e il sanitario. Sotto tale profilo assume rilevanza particolare il mutato atteggiamento della giurisprudenza nei confronti del medico, il cui operato non viene piu' giustificato aprioristicamente, ma viene attentamente vagliato in relazione al requisito soggettivo della colpa. Doveroso, infine, un accenno alla risarcibilita' del danno sofferto dai congiunti, sul quale l' A. sostanzialmente concorda con la scelta operata dalla Corte veronese, la quale ha deciso per l' ammissibilita' di esso, anche se temperata dalle dovute cautele necessariamente adottate al fine di impedire un allargamento smisurato dell' area del danno risarcibile.
l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 2043 c.c. art. 2236 c.c.



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