| La varieta' dei temi trattati dalla sentenza ha imposto all' A. una
scelta negli argomenti, scelta compiuta privilegiando l' esame delle
problematiche del danno al concepito, rispetto ad altri spunti pur
interessanti. Dopo una breve premessa sui principi generali in
materia, l' attenzione dell' A. si e' concentrata sul rapporto tra le
norme del codice civile (e, segnatamente, quella contenuta nell' art.
1) e la l. 194/1978 c.d. legge sull' aborto. L' analisi di tale
rapporto alla luce dei principi costituzionali, porta a qualificare
la l. 194 cit. come attuativa della tutela dell' uomo, anzi dell'
individuo, espressamente sancita negli artt. 2 e 32 Cost., senza che
cio' provochi alcuna rottura nel sistema del codice civile.
Applicando tale ragionamento al caso di specie, appare quindi
corretto e pienamente condivisibile il risarcimento accordato dal
Tribunale ad un soggetto (il concepito) che, al momento della
lesione, non era ancora giuridicamente capace. In secondo luogo viene
in esame il concorso di responsabilita' tra l' ente ospedaliero e il
sanitario. Sotto tale profilo assume rilevanza particolare il mutato
atteggiamento della giurisprudenza nei confronti del medico, il cui
operato non viene piu' giustificato aprioristicamente, ma viene
attentamente vagliato in relazione al requisito soggettivo della
colpa. Doveroso, infine, un accenno alla risarcibilita' del danno
sofferto dai congiunti, sul quale l' A. sostanzialmente concorda con
la scelta operata dalla Corte veronese, la quale ha deciso per l'
ammissibilita' di esso, anche se temperata dalle dovute cautele
necessariamente adottate al fine di impedire un allargamento
smisurato dell' area del danno risarcibile.
| |